Riprendo questa notizia relativa alla
natura giuridica dei blog dal sito Francoabruzzo.it
Da oggi 10 maggio 2012 i blog (ed i giornalisti) sul web saranno
un pò più liberi. Non hanno l’obbligo di registrarsi presso il
tribunale come testata giornalistica a meno che non ricevano
finanziamenti pubblici. Con questa storica sentenza della terza
sezione della Cassazione i blog non sono stampa clandestina e
non sono un prodotto editoriale.
La sentenza, assolvendo lo storico e giornalista siciliano Carlo Ruta accusato di diffamazione a mezzo stampa e stampa clandestina, pone cosi fine a cinque anni di dispute dottrinarie e dibattiti sulla natura dei blog giornalisitici e sulla loro clandestitinità in caso di non registrazione presso l’apposito registro delle testate editoriali del Tribunale.
La sentenza, assolvendo lo storico e giornalista siciliano Carlo Ruta accusato di diffamazione a mezzo stampa e stampa clandestina, pone cosi fine a cinque anni di dispute dottrinarie e dibattiti sulla natura dei blog giornalisitici e sulla loro clandestitinità in caso di non registrazione presso l’apposito registro delle testate editoriali del Tribunale.
Carlo Ruta, giornalista e
saggista siciliano, era stato condannato nel 2008 dal tribunale di
Modica per il reato di stampa clandestina, pronuncia confermata poi
nel 2011 dalla Corte di appello di Catania. Il giornalista curava
saltuariamente un blog denominato, Accade in Sicilia,
che forniva un'informazione sui fenomeni mafiosi presenti sul
territorio siciliano che, a un certo punto era divenuto
oggetto di una querela per diffamazione da parte di un Magistrato
sentitosi offeso da alcuni scritti presenti sul blog.
Il tribunale di Modica aveva ritenuto
in primo grado che il blog del saggista fosse una
vera e proprio testata giornalistica, e che, pertanto, da un lato
dovesse considerarsi “prodotto editoriale” secondo quanto
previsto dalla legge nl. 62/2001, dall’altro, proprio in quanto
“stampa periodica, dovesse essere registrato presso il Tribunale
competente. La Corte d’appello di Catania lo
aveva confermato.
La natura “giornalistica” del blog
di Ruta valeva a differenziare, secondo la pubblica accusa, lo stesso
blog dai forum e dalle chat, che la stessa terza sezione della
Cassazione, con il medesimo relatore del caso odierno, aveva invece
nel 2008 escluso dal campo di applicazione del prodotto editoriale.
La difesa dello storico, rappresentata
dall’Avv Arnone, ha invece evidenziato l’illogicità
dell’equiparazione (e della conseguente responsabilità per stampa
clandestina di chi non registra il proprio blog) fra testate
giornalistiche e blog che, di fatto obbligherebbe migliaia di blogger
a registrarsi presso la cancelleria del tribunale competente. Durante
l’arringa il difensore di Ruta ha anche
svelato di aver ricevuto una comunicazione dall’On. Giuseppe
Giulietti, relatore della norma sull’editoria del 2001, che gli
avrebbe confermato che i blog non rientrano, né intendevano essere
inclusi, nella nozione di prodotto editoriale, e che ciò risultava
evidente dalla lettura della relazione preparatoria alla legge
sull’editoria, ricevendo peraltro, come risposta dal presidente del
Collegio, l’invito ad attenersi al concetto giuridico di “prodotto”
editoriale risultante dalla norma, l’unico elemento in grado di
essere valutato, secondo il Presidente, dal Collegio. Il dubbio è
rimasto sino alle ore 19 e 30 di oggi. Da oggi i blog (ed i
giornalisti) sul web saranno un pò più liberi.
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